
Norme tecniche di riferimento per le Linee Vita: quali sono?
Sempre più spesso sentiamo parlare di norme tecniche che regolano il settore dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto e sempre più spesso ci ritroviamo a cercare di capirci qualcosa in questo difficile ed intrigato argomento.
Che cosa trattano le norme tecniche sulle linee vita?
Affrontano il COME deve essere fatto il prodotto, vanno cioè a definire i requisiti di prestazione ed i metodi di prova così da regolamentare un prodotto sicuro e funzionale.
In maniera molto semplificata e riassuntiva:
Norma europea EN 795:2012
La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per:
- dispositivi di ancoraggio mono-utente
- che sono intesi per essere rimossi dalla struttura
“Per essere rimossi dalla struttura” significa che i dispositivi sono REMOVIBILI ma non per forza PERSONALI (ovvero non per forza DPI). La caratteristica di removibilità che devono avere si concretizza nella possibilità di poter rimuovere il dispositivo dalla struttura in qualsiasi momento senza dover distruggere parte di essa; di conseguenza questo implica un fissaggio tale che non comporti il far diventare i dispositivi parte della struttura.

Specifica tecnica CEN/TS 16415:2013
Integra la norma precedente andando a dettare quelli che sono i test aggiuntivi a cui sottoporre i sistemi per avere l’idoneità all’utilizzo da parte di più persone contemporaneamente.
Norma nazionale UNI 11578:2015
La norma è la risposta tutta italiana alle lacune sulle tecniche applicative e di fissaggio che le altre norme europee in vigore lasciavano aperte. Valida quindi solo sul territorio italiano, la 11578 affianca la EN 795:2012 e la CEN/TS 16415:2013 specificando i requisiti ed i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati esclusivamente all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente.
Questa norma va quindi ad ampliare il campo a tutte le tecniche di fissaggio dei dispositivi alle strutture, togliendo l’esclusiva a quelli soltanto removibili ed andando a considerare corretto anche il fissaggio attraverso il quale il dispositivo risulta fisso e quindi parte integrante della struttura stessa (come ad esempio il fissaggio sotto getto o saldatura).
Quali sono le norme valide e in vigore?
La norma UNI EN 795:2012 è la versione ufficiale della norma europea EN 795 e sostituisce la norma precedente UNI EN 795:2002. Per avere riscontro di questa sostituzione basta andare sullo store dell’ente UNI e cercare la norma, scorrendo la pagina in basso si trova specificato che l’edizione 2012 sostituisce quella 2002.
Uno degli aspetti fondamentali che la norma dell’edizione 2012 va a definire rispetto alla 2002 è rappresentato dal punto 4.1.2: “se verificati in conformità al punto 5.1.7, i morsetti a U non devono essere usati per formare terminali in qualsiasi parte di un dispositivo di ancoraggio”. Viene così introdotto l’utilizzo del dispositivo serracavo come dispositivo in grado di serrare in maniera più sicura e corretta l’estremità libera del cavo.
Una ulteriore differenza fra le due norme, utile a capire quando si sta parlando di dispositivi certificati per una norma invece che per l’altra, è che la 2002 riporta la dicitura “CLASSE” per le varie tipologie di ancoraggio mentre la 2012 riporta la dicitura “TIPO”, andando poi a raggrupparli nelle 5 categorie A, B, C, D ed E.
Pur trovando materiale certificato secondo la vecchia norma con edizione 2002, è giusto installarlo?
Ogni decreto o legge regionale regola questo aspetto in autonomia, rimandando alle norme UNI di riferimento/ vigenti.
Nella regione Toscana, ad esempio, come si può riscontrare dal sito istituzionale della Regione www.coperturasicura.toscana.it, è ammessa l’installazione del materiale conforme alla 2002 soltanto dei dispositivi con data di produzione antecedente all’entrata in vigore della più recente 795:2012 (quindi probabilmente alle sole scorte di magazzino?!).
Nella regione Piemonte viene riportato all’ Art. 4 (Definizioni), punto g. la definizione di “Sistema di protezione contro le cadute dall’alto” e viene specificato che tali sistemi risultano idonei se conformi alle norme tecniche di riferimento.
Per la regione Lombardia il decreto n° 119 riporta al punto 4 che i dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma 795 del 31.5.98 e successivi aggiornamenti, quindi rimanda sempre all’ultima edizione in vigore della norma.
Questi sono solo tre esempi per far capire come viene gestito questo particolare aspetto regione per regione.
Quanto fin qui esposto vuole essere un piccolo specchietto esemplificativo dei contenuti delle norme attualmente vigenti, facendo chiarezza su quali sono sostituite e superate e quali invece sono valide ed in vigore.
Capire quali sono i punti di riferimento, e quelli che invece non lo so più perché superati, è estremamente importante perché permette di sapere come si sta lavorando e soprattutto con chi si sta lavorando.